Regime forfettario 2026: guida completa per partite IVA
Il regime forfettario: il pilastro delle partite IVA italiane
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato più diffuso in Italia. Introdotto dalla Legge 190/2014 (commi 54-89) e profondamente riformato dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), è diventato la scelta naturale per freelance, professionisti, artigiani e piccoli imprenditori che operano sotto una certa soglia di ricavi.
Nel 2026, con oltre 2 milioni di contribuenti aderenti, il regime forfettario resta il modo più semplice e conveniente per gestire una partita IVA in Italia — a patto di conoscerne bene le regole, i limiti e le implicazioni.
Requisiti di accesso e soglia di ricavi
Il requisito principale è il volume di ricavi o compensi: per accedere al regime forfettario nel 2026, i ricavi dell’anno precedente non devono superare €85.000. La soglia è unica, indipendente dal codice ATECO o dal tipo di attività.
Attenzione: se nel corso dell’anno i ricavi superano €85.000 ma restano sotto €100.000, il regime forfettario cessa dall’anno successivo. Se invece i ricavi superano €100.000 in corso d’anno, il regime cessa immediatamente e l’IVA si applica a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023).
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi:
- Chi ha redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000 nell’anno precedente (a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato)
- Chi possiede partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL che svolgono attività riconducibili alla propria
- Chi fattura prevalentemente (oltre il 50%) al datore di lavoro attuale o a quello dei due anni precedenti
- Chi si avvale di regimi speciali IVA (es. editoria, agenzie di viaggio, vendita di beni usati)
- Soggetti non residenti, salvo che risiedano in UE/SEE e producano almeno il 75% del reddito in Italia
- Chi effettua prevalentemente cessioni di immobili, di mezzi di trasporto nuovi intra-UE
La causa di esclusione più insidiosa è la numero 2: avere anche una piccola partecipazione in una SRL che svolge un’attività collegata alla propria basta per perdere l’accesso al regime. Molti contribuenti lo scoprono troppo tardi, con conseguenze fiscali significative.
Imposta sostitutiva: 5% o 15%
Il cuore del vantaggio forfettario è l’imposta sostitutiva che rimpiazza IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP:
Aliquota ridotta del 5% — applicabile per i primi 5 anni di attività, a condizione che:
- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa
- L’attività non sia una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo (salvo praticantato obbligatorio)
Aliquota ordinaria del 15% — si applica dal sesto anno in poi o quando non sussistono le condizioni per il 5%.
Rispetto al regime ordinario, dove l’IRPEF ha aliquote progressive dal 23% al 43%, il vantaggio è evidente — soprattutto per redditi medio-bassi.
Coefficienti di redditività per codice ATECO
Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola come differenza tra ricavi e costi effettivi. Si determina applicando un coefficiente di redditività (stabilito dalla legge) al totale dei ricavi o compensi. I costi non vengono dedotti analiticamente: sono forfettizzati.
I coefficienti variano per codice ATECO:
| Attività | Codice ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Commercio (ingrosso e dettaglio) | 45 – 47 | 40% |
| Alloggio e ristorazione | 55 – 56 | 40% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 43, 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Servizi di alloggio e ristorazione | 55 – 56 | 40% |
| Attività professionali e scientifiche | 69 – 75 | 78% |
| Altre attività economiche | 01 – 03, 05 – 09, 12 – 33, 35 – 39, 49 – 53, 58 – 63, 77 – 82, 84 – 88, 90 – 99 | 67% |
| Industrie alimentari e delle bevande | 10 – 11 | 40% |
Esempio pratico: un consulente informatico (ATECO 62.01, coefficiente 67%) con ricavi di €60.000 paga l’imposta sostitutiva su €40.200 (60.000 × 67%). Se è al 15%, l’imposta è €6.030. Se è nei primi 5 anni al 5%, l’imposta è €2.010.
Un commerciante (coefficiente 40%) con gli stessi ricavi di €60.000 paga l’imposta su €24.000: al 15% sono €3.600.
Il coefficiente di redditività è fisso: non importa quanto si spenda effettivamente. Se i costi reali sono inferiori al forfait, il regime è vantaggioso. Se i costi reali sono superiori (ad esempio, un professionista con un ufficio costoso, dipendenti, attrezzature), il regime ordinario potrebbe convenire di più.
Fatturazione: senza IVA, ma con obbligo elettronico
Il contribuente forfettario non addebita l’IVA ai propri clienti. Sulla fattura va indicata la seguente dicitura (o equivalente):
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 — regime forfettario. Operazione senza applicazione dell’IVA.”
La fattura va emessa con il codice Natura N2.2 (non soggette — altri casi) nel file XML FatturaPA.
Obbligo di fatturazione elettronica
Dal 1 gennaio 2024, tutti i contribuenti forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), senza eccezioni. L’esonero che era previsto fino al 2023 per i forfettari con ricavi sotto €25.000 è stato definitivamente eliminato.
Questo significa che anche il più piccolo professionista in regime forfettario deve:
- Emettere fatture in formato XML FatturaPA
- Trasmetterle al SDI
- Ricevere e conservare le fatture passive dal SDI
- Effettuare la conservazione digitale a norma per 10 anni
La buona notizia è che il forfettario resta esente dalla liquidazione IVA periodica, dalla comunicazione LIPE e dalla dichiarazione annuale IVA.
Contributi INPS: gestione separata e artigiani/commercianti
Il regime forfettario ha implicazioni dirette sui contributi previdenziali:
Professionisti senza cassa (gestione separata INPS) L’aliquota contributiva per il 2026 è del 26,07% sul reddito imponibile forfettario (ricavi × coefficiente). Il contributo è interamente a carico del professionista, con possibilità di addebitare in fattura il 4% a titolo di rivalsa (non obbligatoria).
Artigiani e commercianti (gestione IVS) Oltre ai contributi fissi sul reddito minimale (circa €4.200 annui per il 2026), il contribuente forfettario può richiedere la riduzione del 35% dei contributi. Questa agevolazione va richiesta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite il portale INPS.
Attenzione: la riduzione del 35% riduce anche i contributi figurativi ai fini pensionistici, quindi impatta sulla futura pensione. È una scelta da valutare con attenzione.
I contributi INPS sono interamente deducibili dal reddito forfettario, riducendo la base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Quando il forfettario non conviene più
Il regime forfettario non è sempre la scelta migliore. Ecco i segnali che indicano la necessità di passare al regime ordinario:
Costi reali elevati: se i costi effettivi dell’attività superano significativamente il forfait (100% – coefficiente), il regime ordinario permette di dedurre i costi analiticamente, riducendo l’imponibile.
Investimenti importanti: nel forfettario non si deducono ammortamenti di beni strumentali, leasing, costi di ristrutturazione. Se l’attività richiede investimenti significativi, il regime ordinario permette di recuperarli fiscalmente.
Detrazioni fiscali non sfruttabili: nel forfettario non si applicano le detrazioni IRPEF (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni edilizie, bonus energetici). Se queste detrazioni sono rilevanti, il vantaggio del regime ordinario potrebbe superare quello dell’imposta sostitutiva.
Operazioni intra-UE frequenti: il forfettario non può detrarre l’IVA sugli acquisti. Per chi acquista beni o servizi dall’estero, l’IVA diventa un costo pieno.
Approccio alla soglia: se i ricavi si avvicinano a €85.000 e la tendenza è di crescita, potrebbe essere strategico passare al regime ordinario in modo pianificato, anziché subirne il cambio forzato.
La simulazione: forfettario vs ordinario
Per decidere, serve fare i conti:
- Calcolare il reddito forfettario: ricavi × coefficiente
- Calcolare l’imposta sostitutiva: reddito × 5% o 15%
- Calcolare il reddito nel regime ordinario: ricavi – costi effettivi – ammortamenti
- Calcolare l’IRPEF con le aliquote progressive + addizionali – detrazioni
- Confrontare
Non esiste una risposta universale. Dipende dal tipo di attività, dal livello di costi, dalla situazione personale. Un commercialista competente può fare questa analisi in un’ora — e il costo di quell’ora è un investimento.
Come Odiverse gestisce entrambi i regimi
Odiverse è progettato per le PMI e le partite IVA italiane, indipendentemente dal regime fiscale. L’agente IA Odi riconosce automaticamente il regime del contribuente e adatta il comportamento:
In regime forfettario, Odiverse:
- Emette fatture senza IVA con la dicitura corretta e il codice Natura N2.2
- Applica il coefficiente di redditività corretto in base al codice ATECO
- Calcola l’imposta sostitutiva e i contributi INPS dovuti
- Non genera liquidazioni IVA né LIPE (non dovute)
- Gestisce la conservazione digitale a norma
- Monitora l’avvicinamento alla soglia di €85.000 e avvisa per tempo
In regime ordinario, Odiverse:
- Emette fatture con IVA (aliquota corretta automatica)
- Calcola la liquidazione IVA mensile o trimestrale
- Genera i modelli F24 precompilati
- Prepara i dati per la comunicazione LIPE
- Gestisce le scritture contabili complete (piano dei conti PGC)
E se il passaggio da un regime all’altro diventa necessario, Odiverse accompagna la transizione senza perdere dati né continuità operativa.
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